Gli organi collegiali della scuola hanno il compito di organizzare le gite scolastiche
Ricordiamo che in base alla nota ministeriale n. 22009/2012, gli organi collegiali della scuola hanno il compito di organizzare e regolamentare i viaggi di istruzione e le uscite: questi dovranno determinare anche i criteri per la scelta dei docenti accompagnatori. Tra le prime cose da appurare è la disponibilità o meno di insegnanti: se questa viene meno, infatti, non ci sono i presupposti di base per lo svolgimento di tali uscite. Occorre subito sottolineare che per gli insegnanti non vi è alcun obbligo in questo senso, poiché le visite didattiche e le gite non rientrano tra le attività obbligatorie e contrattuali, ma sono attività aggiuntive.
Obbligo per il docente di sostegno?
Cosa succede nel caso in cui un alunno con disabilità partecipa all’uscita? Il docente di sostegno ha l’obbligo di accompagnarlo? Come i docenti curriculari, il docente specializzato non è tenuto ad accompagnare lo studente disabile se per qualsiasi motivo decidesse di non farlo: nessuna normativa, infatti, impone tale obbligo, che rimane esclusivamente una scelta su base volontaria.
Del resto, anche gli altri docenti curriculari possono accompagnare l’alunno con disabilità: inoltre, si può designare pure un operatore di assistenza, un collaboratore scolastico, un compagno di classe (nelle scuole superiori), un parente o ad altre figure autorizzate. Nel caso di disabilità grave, inoltre, sarebbe opportuno fare affiancare il personale accompagnatore da un assistente all’autonomia.