da Infodocenti

Oggi sui siti degli uffici scolastici provinciali dovrebbero essere pubblicati a breve i bollettini con gli esiti delle domande di mobilità presentate. Rispondiamo oggi ad un quesito che ci è stato rivolto spesso.

Si può rinunciare al posto che mi è stato assegnato?

Questo è quanto è indicato nell’articolo cinque dell’Ordinanza Ministeriale 36/23: “Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce s ui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”.

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Ciò significa che in linea di massima non si può rinunciare al posto. Per rinunciare io devo fare una domanda all’Ufficio scolastico di competenza e devono sussistere le seguente condizioni:

  1. ci devono essere motivi gravi e comprovati (vuol dire che possono essere certificati), sopravvenuti dopo la presentazione dell’istanza;
  2. il posto in cui si è titolari nel presente anno scolastico deve essere libero – e quindi non occupato a seguito di mobilità di altri docenti;
  3. la rinuncia non deve incidere negativamente sulle operazioni di gestione dell’organico di fatto.